Art. 1

In vigore dal 25 giu 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 291, 292, 293, 294, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia annessa alla facoltà di lettere e filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in archeologia Art. 291. - Il corso della scuola di perfezionamento in archeologia è biennale. Ad esso possono iscriversi i laureati in lettere. Art. 292. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia dovranno: A) superare nove esami annuali, di cui tre obbligatori. Almeno uno degli esami fondamentali dovrà essere biennale, quello della materia prescelta per la dissertazione di diploma. In più è in facoltà degli iscritti di seguire a loro scelta un secondo esame biennale. Per ogni esame biennale sarà ridotto di uno il numero degli esami complessivi che dovranno essere superati; B) sostenere una prova consistente in traduzioni dal greco antico, dal latino e da due lingue moderne, una delle quali del gruppo germanico, di passi riguardanti l'arte antica; C) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline fondamentali della scuola: il tema dovrà essere scelto nel primo anno di corso. Art. 293. - Sono corsi fondamentali obbligatori: 1) Archeologia greca; 2) Archeologia romana; 3) Etruscologia e archeologia italica; 4) Antichità celtiche; 5) Antichità greche e romane; 6) Antichità delle province romane; 7) Antichità ravennati; 8) Archeologia cristiana; 9) Archeologia bizantina; 10) Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico; 11) Egittologia; 12) Linguistica preromana dell'Italia; 13) Museologia; 14) Numismatica; 15) Paletnologia; 16) Protostoria; 17) Storia dell'architettura antica; 18) Storia dell'arte della tarda antichità; 19) Topografia antica; 20) Topografia dell'Italia antica. Sono insegnamenti complementari: 21) Archeologia medievale; 22) Epigrafia greca e romana; 23) Etnologia; 24) Fotointerpretazione archeologica; 25) Geografia storica dell'antichità; 26) Metrologia; 27) Paleografia e diplomatica; 28) Papirologia; 29) Scienza e tecnica del restauro; 30) Storia dell'archeologia; 31) Storia dell'arte medievale; 32) Storia della critica d'arte; 33) Storia del diritto romano; 34) Storia greca; 35) Storia orientale antica; 36) Storia delle religioni del mondo classico antico; 37) Storia romana; 38) Tecnica della documentazione archeologica; 39) Tecnologia dei materiali. Art. 294. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazioni del consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio dell'archeologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-23;1113#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo