Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti›Capo XIII
Art. 65
Onorari a percentuale per consulenza e patrocinio tributario
In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari a percentuale spettanti al dottore commercialista per la consulenza ed il patrocinio tributario sono commisurati, secondo la tabella che segue, all'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare dell'imposta, della tassa e del contributo dovuti in conseguenza della raggiunta definizione e l'ammontare che sarebbe stato dovuto in base all'accertamento o alle motivate richieste del competente Ufficio fiscale, tenuto conto delle prestazioni svolte dal dottore commercialista nei confronti di detti uffici eventualmente anche prima dell'accertamento e considerando altresì ai suddetti effetti le soprattasse, penali e quant'altro inerente a carico del cliente:
fino a.............................. L. 500.000 dall'8% al 12%
per il di piu fino a................ " 1.000.000 dal 60% al 9%
per il di piu fino a................ " 3.000.000 dal 5% al 7,50%
per il di piu fino a................ " 5.000.000 dal 4% al 6%
per il di piu fino a................ " 10.000.000 dal 3% al 4,50% per il di piu fino a................ " 25.000.000 dal 2% al 3%
per il di piu fino a................ " 50.000.000 dall'1 all'1,50% oltre L. 50.000.000 lo 0,50%.
I suddetti criteri per la determinazione e commisurazione degli onorari non si applicano qualora la definizione avvenga sulla base di riduzioni normalmente concesse dagli Uffici fiscali oppure rese possibili a causa di errore materiale commesso da detti uffici. In tal caso al dottore commercialista compete un onorario discrezionale, nella cui determinazione verrà tenute conto delle prestazioni da lui effettivamente svolte nei confronti di detti uffici eventualmente anche prima dell'accertamento.
Qualora la definizione avvenga a seguito di decisioni delle commissioni amministrative, agli onorari determinati in base alla suddetta tabella potrà essere applicata una maggiorazione fino al 50 per cento.
Indipendentemente dai criteri di determinazione e commisurazione degli onorari quali sopra enunciati, nel caso in cui il risultato della pratica ottenuto per l'opera del dottore commercialista si manifesti di particolare rilievo, in relazione anche alla importanza delle prestazioni da lui svolte, l'onorario potrà essere determinato od anche preconcordato in via discrezionale, di tutto tenuto il debito conto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 65 della presente tariffa sono raddoppiati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-22;936#art-sdn-65