Art. 1
In vigore dal 8 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 4 luglio 1970, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;
Visto il verbale, in data 1 febbraio 1973, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della predetta facoltà alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, a decorrere dal 1 novembre 1973;
Visto il verbale, in data 14 maggio 1973, con il quale il senato accademico del predetto ateneo, ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;
Visti i verbali, in data 27 febbraio e 15 maggio 1973, con i quali il senato accademico nonché il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 4 luglio 1970, citato nelle premesse del presente decreto, alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è trasferito alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma; addì 16 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 10. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-16;810#art-1