Art. 1
In vigore dal 15 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
. - La convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Università degli studi di Trieste ed il Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine ai fini del finanziamento e mantenimento della facoltà di lingue e letterature straniere in Udine, parzialmente modificata dalle convenzioni stipulate dagli stessi enti in data 9 dicembre 1970 e 24 aprile 1971 e dall'atto aggiuntivo del 17 maggio 1972 è ulteriormente modificata con l'atto aggiuntivo del 23 febbraio 1973.
Art. 2. - Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971, 17 maggio 1972 e 23 febbraio 1973 (concernenti la modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.
L'art. 3 è modificato nel senso che i posti di professore di ruolo sono portati da 5 a 6 e, inoltre, potranno essere conferiti 19 incarichi di insegnamento elevabili sino a 25 in caso di vacanza di posti di ruolo di professore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 27. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-16;1146#art-1