Art. 1
In vigore dal 8 mag 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, con particolare riferimento all'art. 10;
Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439;
Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Firenze il 5 luglio 1938, con cui l'Istituto superiore di scienze sociali e politiche "Cesare Alfieri" di Firenze venne trasformato in facoltà di scienze politiche "Cesare Alfieri" annessa all'Università di Firenze;
Visto l'art. 5 del citato regio decreto n. 1855;
Visto il punto primo del comma d) dell' della convenzione sopra citata, recepito dall'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855;
Ritenuta la necessità di modificare il punto primo di detto comma d);
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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È approvato e reso esecutivo l'unito atto, stipulato in Firenze il 20 giugno 1973, aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Firenze il 5 luglio 1938, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale viene modificato il punto primo del comma d) dell' di detta convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-16;1074#art-1