Art. 3
In vigore dal 3 mar 1974
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 febbraio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1973
LEONE
MORO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 63. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-10;988#art-3