Art. 3

In vigore dal 3 mar 1974
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 febbraio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1973 LEONE MORO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 63. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-10;988#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo