Art. 2
In vigore dal 27 gen 1974
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi a compiersi è stabilito in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973
LEONE
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 49. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;910#art-2