Art. 1
In vigore dal 25 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove, modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L', relativo alle finalità dell'Istituto, è abrogato e sostituito dal seguente:
Titolo I
COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO
. - È istituito in Roma l'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta", il quale ha lo scopo di conferire alle religiose e alle appartenenti ad associazioni religiose in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle facoltà di magistero, le lauree e il diploma di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella I delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652) e precisamente:
Laurea in materie letterarie;
Laurea in pedagogia;
Laurea in lingue e letterature straniere;
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Presso l'Istituto stesso è inoltre istituita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.
Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.
Titolo XI
SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER LA FORMAZIONE
DI EDUCATRICI PROFESSIONALI
Art. 51.
Costituzione
Presso l'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" in Roma è istituita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali.
Art. 52.
Scopo della scuola
La scuola ha lo scopo di dare, attraverso un'integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, un'adeguata preparazione psico-pedagogico-sociale ed una specifica qualificazione professionale a persone destinate a svolgere, sia in comunità educative sia nell'ambiente naturale compiti educativi a vantaggio di minori specialmente se disadattati o in pericolo di disadattamento o ad assumere responsabilità direttive nelle comunità stesse o in organismi assistenziali-educativi.
Essa è riservata alle alunne provenienti da istituti che preparano alla vita religiosa, di cui all'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.
Art. 53.
Rilascio dei titoli
La scuola rilascia:
a) il diploma di educatrice professionale;
b) attestati di idoneità;
c) la qualifica di educatrice speciale.
Art. 54.
Direzione della scuola
La scuola è diretta da un docente di discipline psicopedagogiche, o affini, dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", scelto dal consiglio direttivo del magistero stesso, con l'approvazione del consiglio di amministrazione.
Il direttore della scuola è coadiuvato dal direttore dei corsi, nominato dal comitato direttivo della scuola.
Entrambi durano in carica un biennio accademico.
Art. 55.
Comitato direttivo
Il comitato direttivo della scuola è composto di nove membri:
il direttore della scuola, che lo presiede;
il direttore dei corsi;
un rappresentante del consiglio di amministrazione del magistero "Maria SS. Assunta";
un rappresentante del consiglio direttivo del magistero "Maria SS. Assunta";
il direttore amministrativo del magistero "Maria SS. Assunta";
due docenti della scuola eletti da tutti i docenti della scuola stessa;
un rappresentante dell'Unione delle superiori maggiori d'Italia (U.S.M.I.);
un rappresentante della Federazione italiana delle religiose per la assistenza sociale (F.I.R.A.S.) che raggruppa gli organismi religiosi femminili operanti in Italia nel campo socio-educativo-assistenziale;
I membri del comitato direttivo durano in carica un biennio accademico.
Art. 56.
Compiti del comitato direttivo
Il comitato direttivo della scuola è convocato dal direttore della medesima.
Esso:
a) nomina il direttore dei corsi;
b) nomina i monitori, per affiancare il processo di formazione delle allieve, tra persone esperte di educazione e di educazione speciale, provviste di norma del relativo titolo o di altro titolo equipollente;
c) determina i corsi e i relativi piani di studi;
d) fissa il calendario scolastico;
e) delibera sulle domande di iscrizione, sul prolungamento di questa e sulle altre questioni di natura didattica e disciplinare;
f) formula proposte di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.
Le delibere di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono sottoposte all'approvazione del consiglio direttivo del magistero "Maria SS. Assunta"; quella di cui alla lettera f) all'approvazione del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto di magistero.
Art. 57.
Ordinamento degli studi
Diploma di educatrice professionale.
La scuola si articola in corsi di formazione per il conseguimento del diploma di educatrice professionale (di cui alla lettera a) del precedente art. 3) della durata di due anni accademici.
Per l'ammissione ad essi è richiesto lo stesso titolo valido per l'ammissione alla facoltà di magistero, o titolo equipollente, e inoltre il superamento di prove attitudinali in ordine all'accertamento dei requisiti personali richiesti per esplicare validamente la professione educativa.
Il limite numerico delle iscritte è fissato dal comitato direttivo della scuola, con l'approvazione e del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta".
Le allieve fuori corso restano iscritte in via normale per un periodo non superiore a due anni.
Gli esami sostenuti in corsi di laurea o di diploma presso facoltà o istituti universitari relativamente alla materia di insegnamento della scuola possono essere convalidati a giudizio del comitato direttivo della scuola, con l'approvazione del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS.
Assunta".
Art. 58.
Attestati di idoneità e qualifica di educatrice speciale
La scuola può anche organizzare corsi di preparazione o di aggiornamento per educatrici in attività di servizio, con conseguimento di attestati di idoneità ai compiti educativi, e corsi di qualifica per educatrici diplomate destinate a compiti educativi speciali o a compiti direttivi, corsi di cui rilascia il relativo titolo in forza dell'art. 3, lettere b) e c) del presente statuto.
Art. 59.
Insegnamenti della scuola
Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico-pratico.
Gli insegnamenti di carattere teorico dei corsi di formazione per il diploma di educatrice professionale comprendono lo svolgimento di materie attinenti alle seguenti discipline fondamentali:
1) Pedagogia (biennale);
2) Pedagogia speciale;
3) Psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia dinamica;
4) Psicologia sociale con elementi di psicologia generale;
5) Elementi di sociologia e di antropologia culturale;
6) Deontologia generale;
7) Lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;
8) Elementi di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva;
9) Istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;
10) Legislazione minorile.
Sono insegnamenti tecnici e pratici dei medesimi corsi di formazione:
1) Tecniche educative ed organizzazione di comunità (biennale);
2) Attività di gruppo e seminari (biennale);
3) Impiego del tempo libero e tecniche ricreative;
4) Ricerche sociali e studio dell'ambiente;
5) Tirocini professionali guidati (biennale).
Opportune attività integrative completano la formazione professionale. I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico; il comitato direttivo della scuola stabilisce quali possono essere svolti in un semestre o mediante seminari, col parere del consiglio direttivo dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta".
Art. 60.
Conferimento degli incarichi
Gli incarichi di insegnamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" su proposta del consiglio direttivo dello stesso Istituto e sentito il comitato direttivo della scuola.
Essi possono essere conferiti a docenti sia dello stesso Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", sia di altre facoltà o istituti universitari, o ad esperti della materia, aventi la laurea o altri titoli richiesti dal carattere della scuola.
Art. 61.
Esami, diplomi, attestati
Per il conseguimento del diploma di educatrice professionale come anche degli attestati di idoneità e della qualifica di educatrice speciale, le allieve debbono aver seguito i corsi relativi e superato gli esami e le prove pratiche ad essi inerenti.
L'esame finale consiste nella discussione su una dissertazione scritta, connessa all'attività di studio, di ricerca e di applicazione svolta da ogni allieva durante la frequenza dei corsi.
Della commissione d'esame, nominata dal direttore della scuola, farà parte anche un rappresentante del consiglio direttivo dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS.
Assunta".
Art. 62.
Il diploma e gli altri titoli rilasciati dalla scuola producono gli stessi effetti legali dei corrispondenti titoli rilasciati da analoghe scuole istituite presso facoltà universitarie o istituti universitari di magistero.
Art. 63.
Tasse
Le iscritte alla scuola sono tenute al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta", su proposta del comitato direttivo della scuola e del consiglio direttivo dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.
Art. 64.
Trattamento del personale
Per il trattamento giuridico ed economico del personale della scuola si applicano le norme vigenti per le scuole dirette a fini speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 70. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;779#art-1