Art. 1
In vigore dal 8 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 127, relativo al funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria è limitato ai primi tre anni".
Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo art. 128.
Art. 128. - Alla facoltà di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:
Istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata;
Istituto di zoologia;
Istituto di chimica;
Istituto di istologia generale e speciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 36. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;730#art-1