Regolamento di esecuzione sulla disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 17

In vigore dal 14 mar 2021
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati." COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1065#art-rde-17

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