Art. 1

In vigore dal 14 mar 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri; Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 40 della predetta legge, il quale prevede l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, numeri 400, 401, 402, 403, del 14 giugno 1966, nonché n. 208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Articolo unico ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973 LEONE RUMOR - FERRARI-AGGRADI - LA MALFA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 56. - CARUSO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1065#art-rd-1

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