Art. 1
In vigore dal 9 mar 1974
N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli e la istituzione di un nuovo articolo da inserirsi dopo l'art. 8, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta, approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785.
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 89. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-08;1008#art-1