Art. 1

In vigore dal 5 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071. convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto delle Comunità europee; Diritto della previdenza sociale. Art. 59 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti: Istituto di musicologia; Istituto di sociologia; Istituto di storia contemporanea; Istituto di storia del teatro e dello spettacolo; Istituto di scienze religiose. Il suddetto elenco è ulteriormente modificato nel senso che l'"Istituto di lingue e letterature straniere viene trasformato nei due seguenti: Istituto di lingue e letterature romanze; Istituto di lingue e letterature germaniche. Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Terapia pediatrica sistematica. Art. 118 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente: Istituzioni di patologia generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti; addì 12 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 80. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;799#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo