Art. 37
Entrata in vigore
In vigore dal 1 mar 1988
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1974.
Le disposizioni di cui agli entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 35. - VALENTINI
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che "Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;603#art-37