Art. 30 Interessi di mora.
In vigore dal 13 lug 2011 al 31 dic 2026 Copia link Testo vigente Testo annotato1. Decorso inutilmente il termine previsto dall' articolo 25 , comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Storico versioni· 6 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-30
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 13/07/2011 al 31/12/2026 · D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33: ha disposto con l'art. 241, comma 1, lettera c l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 01/07/1999 al 12/07/2011 · L. 12 luglio 2011, n. 106: , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 in G.U. 12/07/2011, n. 160, ha disposto con l'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies la modifica dell'art. 30, comma 1. dal 02/03/1997 al 30/06/1999 · 099G0098: ha disposto con l'art. 14, comma 1 la modifica dell'art. 30. dal 08/06/1982 al 01/03/1997 · L. 28 febbraio 1997, n. 30: , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 in G.U. 01/03/1997, n. 50, ha disposto con l'art. 5, comma 4, lettera b la modifica dell'art. 30, comma 3. dal 30/11/1980 al 07/06/1982 · 082U0309: ha disposto con l'art. 2 la modifica dell'art. 30, comma 2. dal 01/01/1974 al 29/11/1980 · 080U0787: ha disposto con l'art. 13, comma 4 la modifica dell'art. 30, comma 2. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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