Titolo I
Art. 2
Riscossione per ritenuta diretta
In vigore dal 1 gen 1974 al 31 dic 2026
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-2