Titolo I

Art. 2

Riscossione per ritenuta diretta

In vigore dal 1 gen 1974 al 31 dic 2026
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-2

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