Titolo IV
Art. 101
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
In vigore dal 1 gen 1974 al 31 dic 2026
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-101