Titolo IV

Art. 100 ter

Ammontare degli acconti

In vigore dal 4 mag 1974 al 31 dic 2026
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura: a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a); c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti; d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1; e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati. L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno. Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-100-ter

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