Art. 10
Definizioni.
In vigore dal 1 lug 1999 al 31 dic 2026
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionariò': il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolò': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602#art-10