Titolo I

Art. 4

Rappresentanze estere

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani nè italiani non appartenenti alla Repubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;601#art-4

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