Art. 1

In vigore dal 15 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli un posto di assistente ordinario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale venne, fra l'altro, assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia un posto di assistente ordinario (lettore); Considerato che i predetti posti sono rimasti inutilizzati in quanto per la copertura di essi non sono intervenuti, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nè la nomina di assistenti di ruolo nè la nomina di assistenti incaricati, nè bandi di concorso, cosicché debbono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione dei predetti posti alle cattedre in questione; Considerate le esigenze prospettate dai diversi atenei; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.
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