Art. 1
In vigore dal 11 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La tabella n. 1, relativa ai posti di ruolo dei professori, è modificata nel senso che è aggiunto un posto di professore di ruolo per la facoltà di economia e commercio e pertanto il numero totale passa da 15 a 16.
La tabella n. 2, relativa ai posti di ruolo di assistente, è modificata nel senso che vengono aggiunti nuovi posti come segue:
Facoltà di giurisprudenza (aggiunti tre posti)...... tot. 9 Facoltà di scienze politiche (aggiunti tre posti).... tot. 9 Facoltà di economia e commercio (aggiunti sei posti).. tot. 17 Facoltà di lettere e filosofia (aggiunti cinque posti). tot. 12 Facoltà di magistero (aggiunti cinque posti)...... tot. 15 Facoltà di agraria (aggiunti sei posti)......... tot. 24 Facoltà di medicina e chirurgia (aggiunti ottantaquattro posti)........................... tot. 370
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1973
LEONE
MALFATTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 9. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-26;815#art-1