Art. 1

In vigore dal 8 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il verbale dell'adunanza del 6 giugno 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di statistica; Visto il verbale dell'adunanza dell'11 luglio 1973, nella quale il senato accademico dell'Università di Bologna ha approvato la proposta anzidetta; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale è trasferito, con effetto dall'anno accademico 1973-74, al raddoppiamento della cattedra di statistica (3ª cattedra). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 agosto 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 37. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-08-08;729#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo