Art. 3
In vigore dal 12 dic 1973
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 1973
LEONE
RUMOR - MORO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 47. - VALENTINI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-23;742#art-3