Art. 2
In vigore dal 17 ott 1973
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 26. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-20;607#art-2