Art. 1

In vigore dal 6 gen 1974
N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 92.000 in denaro contante, e di L. 924.188, pari al realizzo delle obbligazioni aventi valore nominale di L. 1.100.000, lasciato alla predetta associazione con la destinazione "in beneficenza ai bimbi spastici" dalla defunta signora Barbano Ottavia, vedova Prelli, con testamento pubblico registrato per atto notaio Mameli di Livorno in data 23 marzo 1970, rep. n. 11767, e con testamento olografo pubblicato per atto medesimo notaio Mameli in data 23 marzo 1970, repertorio n. 11768. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 3. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-06;806#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, ad accettare un legato. — Testo vigente | Portale Normativo