Art. 1

In vigore dal 19 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461, e 6 luglio 1971, n. 870, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere e di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati; Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali; Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, è modificato come appresso: Art. 9. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente dai sugli enti membri: Gruppo a) in rappresentanza dello Stato: 1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro; 5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali; 7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; 8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna; Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori: 9) tre rappresentanti del, comune di Bologna; 10) due rappresentanti dell'amministrazione, provinciale di Bologna; 11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna; 12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna; 13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna; 14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna; 15) due, rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese; Gruppo c): 16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa; 17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi; 18) un rappresentante dei lavoratori; 19) un rappresentante degli espositori". Invariati i successivi comma. Art. 12. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "La giunta esecutiva è composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonché da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale". Invariati i successivi comma. Art. 14. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto di sei membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente; b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) uno in rappresentanza del comune di Bologna; d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna; e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna; f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna". Invariati i successivi comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1973 LEONE FERRI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 52. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-07-06;581#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo