Art. 2

In vigore dal 5 ott 1973
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla 3ª cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 33. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-26;549#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo