Art. 1
In vigore dal 18 nov 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Patologia speciale medica e metodologia clinica" della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ancona.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-22;647#art-1