Art. 1

In vigore dal 14 nov 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Meccanica razionale" della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.
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