Art. 1

In vigore dal 23 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 2 novembre 1971, 29 maggio 1972 e 24 luglio 1972, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in data 26 novembre 1971, 9 giugno 1972 e 27 luglio 1972; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova. Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dello art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 91. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-11;529#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara, nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova. — Testo vigente | Portale Normativo