Art. 2
In vigore dal 7 mag 1974
Per effetto della riduzione prevista dall' del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati su pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1973, dal pagamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 10,50 punti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 ed a 9 punti per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, fermo restando il criterio di ripartizione del residuo carico contributivo tra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1973
LEONE
COPPO - LUPIS -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 80. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-08;1072#art-2