Art. 2

In vigore dal 7 mag 1974
Per effetto della riduzione prevista dall' del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1972, dal pagamento sia del contributo integrativo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara sia del contributo base ed a percentuale di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1973 LEONE COPPO - LUPIS - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 79. - SCIARRETTA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-08;1071#art-2

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