Art. 1
In vigore dal 8 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 12 febbraio 1970, n. 86;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione in data 30 novembre 1971;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) conferite dal Banco di Sardegna".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1973
LEONE
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 87. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-06-04;516#art-1