Art. 1

In vigore dal 8 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto in data 12 febbraio 1970, n. 86; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione in data 30 novembre 1971; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 6 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, in conformità del seguente testo: "Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) conferite dal Banco di Sardegna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 87. - SCIARRETTA
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Art. 1 Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Banco di Sardegna, con sede in Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo