Art. 1
In vigore dal 6 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Liguria in data 21 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Liguria, esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede a Genova, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1973
LEONE
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 67. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-29;500#art-1