Art. 1
In vigore dal 29 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 31 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Ritenuta la necessità di adeguare le aliquote contributive per gli assegni familiari in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 le aliquote del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari sono determinate nella misura del 12,50% per i datori di lavoro di cui alle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e nella misura del 12,85% per i datori di lavoro di cui alla tabella B annessa alla stessa legge.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari a 118,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1973
LEONE
COPPO - MALAGODI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 6. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-18;534#art-1