Art. 1

In vigore dal 6 set 1973
N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni a favore dello Stato disposte dall'Università degli studi e dal comune di Siena, con atti, rispettivamente, 21 febbraio 1966, n. 12868 di repertorio, e 9 ottobre 1967, n. 16123 di repertorio, entrambi a rogito del notaio Giorgio Favilli, di due terreni estesi mq. 2.540 e mq. 5.891 occorsi per la realizzazione della clinica pediatrica dell'Università degli studi di Siena. Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 83. - VALENTINI
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Art. 1 Donazioni di due terreni a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo