Art. 1

In vigore dal 28 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica; Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto il sottoindicato liceo artistico; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito il liceo artistico di Melfi.
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