Art. 1
In vigore dal 25 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 980, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per l'ordinamento ed il funzionamento della scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori, in Roma;
Visto l' della legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e supplenze negli istituti di istruzione secondaria;
Considerata la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto presidenziale in relazione alle disposizioni della legge sopra citata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1971, n. 980, è sostituito dal seguente:
"Gli incarichi a posti di ruolo eventualmente vacanti e quelli di cui all'art. 5 del presente decreto sono conferiti dal provveditore agli studi di Roma, con i criteri previsti dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, e con effetto dall'anno scolastico 1971-72, agli insegnanti forniti di un titolo di specializzazione rilasciato al termine di corsi di differenziazione didattica organizzati dall'Opera Montessori, che ne abbiano fatta esplicita richiesta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1973
LEONE
SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 4. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;588#art-1