Art. 1
In vigore dal 2 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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L'Istituto universitario orientale di Napoli è costituito, a partire dall'anno accademico 1973-74, dalla facoltà di lettere e filosofia, dalla facoltà di scienze politiche e dalla scuola per gli studi islamici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;543#art-1