Art. 3
In vigore dal 30 set 1973
Agli articoli 137, 140, 142, 146, 157, 160, 272, 273 e 275 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 137, secondo comma, sono inserite tra le parole "presentare" e "al Parlamento" le altre "di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica";
all'art. 140, l'espressione "nella rubrica dei rimborsi e concorsi fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie" è sostituita dall'altra "in apposita categoria del titolo riguardante le entrate extra-tributarie";
all'art. 142 il secondo comma è sostituito col seguente testo: "Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio";
all'art. 146, comma secondo, n. 2, è sostituita la dizione "le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio" con l'altra "le rendite e le spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio";
all'art. 157: alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole "di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica" ed al terzo comma soppresse le parole "per le spese di carattere straordinario";
all'art. 160: alla lettera a) è soppressa la locuzione "secondo la classificazione per categorie dei singoli stati di previsione"; alla lettera g) la parola "finanziaria" è sostituita con l'espressione "relativa al bilancio di previsione"; è aggiunta la seguente lettera h): "h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa";
agli articoli 272 e 273, le parole "spese ordinarie" e "spese straordinarie" sono sostituite rispettivamente dalle altre "spese correnti" e "spese in conto capitale";
all'art. 275, secondo comma, lettera f), la locuzione "assegnazioni straordinarie ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge" e sostituita da quella "assegnazioni in conto capitale ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 97. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;537#art-3