Art. 1

In vigore dal 11 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo, stipulato in data 8 gennaio 1972 in Firenze, alla convenzione stipulata in Firenze il 15 ottobre 1968, repertorio n. 646, con il quale si autorizza il trasferimento del posto di assistente di ruolo convenzionato dalla cattedra di "Patologia medica II" alla cattedra di "Clinica medica generale e terapia medica" della stessa facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;521#art-1

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