Art. 5

In vigore dal 5 set 1973
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 74. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;490#art-5

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