Art. 3

In vigore dal 16 ago 1973
I contributi annui a carico della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante, rispettivamente, ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;448#art-3

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