Art. 1
In vigore dal 23 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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All' del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, è aggiunto il seguente comma:
"Può essere assegnata una vettura automobile ai commissari o rappresentanti del Governo nelle regioni, nonché ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni staccate, che risultino istituite, a termini della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e del relativo regolamento di esecuzione. In considerazione delle caratteristiche lagunari del capoluogo della Regione veneta, gli automezzi di servizio assegnati in uso alle suindicate autorità, con sede in Venezia, sono rappresentati da una vettura-motoscafo e da una automobile. Le predette assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre che le cennate autorità non risultino già fornite di automezzi di servizio per altro incarico ricoperto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;330#art-1