Art. 1

In vigore dal 29 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 965, relativo alla istituzione della scuola per assistenti sociali presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è integrato nel senso che agli insegnamenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere aggiunta la parola (biennale) come segue: 1) Istituzioni di servizio sociale (biennale); 2) Metodologia del servizio sociale (biennale); 3) Servizio sociale e politica sociale (biennale); 4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (biennale); 5) Metodologia della ricerca sociale (biennale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 97. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;289#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo