Art. 1

In vigore dal 6 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È istituito in Leningrado (U.R.S.S.) un consolato generale di la categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Leningrado e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia, le città di Riga, Tallinn, Pskov e Vilna. Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1973 LEONE MEDICI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 75. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-11;498#art-1

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Art. 1 Istituzione in Leningrado (U.R.S.S.) di un consolato generale di 1ª — Testo vigente | Portale Normativo