Art. 1
In vigore dal 25 lug 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del primo comma dell'art. 289 del regolamento suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è sostituito dai seguenti commi: "La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 157. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-04;369#art-1