Art. 2

In vigore dal 4 mag 1973
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-rd-2

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