Codice postale e delle telecomunicazioniLibro PRIMOTitolo I

Art. 6

Abrogato

Esclusione o limitazione di responsabilità

In vigore dal 17 feb 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-6

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